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Del furto consumato salendo sui ponteggi dei lavori di rifacimento dell’immobile condominiale

Con riguardo al danno derivante per il furto consumato da persone introdottesi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di riattazione dello stabile condominiale, deve essere affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove, trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia e così la doverosa adozione di cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle dette impalcature e violando il principio, pertanto, del “neminem laedere”, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno.

Può sussistere la concorrente responsabilità del condominio/committente ex art. 2051 c.c., se non ha vigilato sull’osservanza delle minime precauzioni anti-furto da parte dell’appaltatore (culpa in vigilando), ovvero allorché risulti che abbia scelto un’impresa appaltatrice manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera (culpa in eligendo) (Cassazione civile  sez. III, 17 marzo 2009 n. 6435).

In merito alla responsabilità del committente, si segnala che questa pronuncia prende le mosse dalla sentenza (Cassazione civile  sez. III, 22 febbraio 2008 n. 4591) con cui, in tema di appalto di opere pubbliche, il giudice di legittimità ha affermato la responsabilità del committente per il semplice fatto che la pubblica amministrazione conserverebbe rilevanti poteri di ingerenza e controllo sull’opera dell’appaltatore.

Con l’arresto da ultimo segnalato, la S.C., senza sconfessare il precedente orientamento, opera un’apertura nell’ambito delle ipotesi di responsabilità del committente. Invero, prima si escludeva la responsabilità di questi ex art. 2051 c.c., in quanto si assumeva che con la consegna della res all’appaltatore venisse meno il potere di fatto sulla cosa, e con esso la responsabilità del custode. A tale regola si faceva eccezione quando fosse configurabile una responsabilità del committente per culpa in eligendo (e quindi ex art. 2043 c.c., non ex art. 2051 c.c.), come, ad esempio quando l’opera fosse stata affidata ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, e abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive (Cass. 26 giugno 2000 n. 8686; Cass. 24 febbraio 1996 n. 1456).

 

Comunione legale e azienda gestita dai coniugi

La disciplina sull’azienda comune e sui beni destinati all’esercizio dell’impresa è contenuta negli articoli 177 e 178 del codice civile.

Nel codice si fa riferimento a due criteri per stabilire la proprietà dell’azienda e dei beni apportati, nonché la titolarità di utili ed incrementi ovvero la gestione dell’azienda e il momento della sua costituzione.

Se la gestione è di entrambi i coniugi, gioca un ruolo dirimente il momento della costituzione dell’azienda che può essere:
– anteriore al matrimonio
– successiva al matrimonio.

  • Nel primo caso, in comunione immediata, cadono solo gli utili e gli incrementi (art. 177 II comma c.c.), mentre i beni destinati all’esercizio dell’impresa (art. 178 c.c.) rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che l’ha costituita.
  • Nel secondo caso l’intera azienda confluirà immediatamente nel patrimonio comune di entrambi i coniugi.

Se la gestione dell’impresa è di un solo coniuge e l’azienda è costituita dopo il matrimonio, i beni destinati al suo esercizio divengono patrimonio comune solo allo scioglimento della comunione (178 c.c. I parte) mentre gli incrementi vi confluiscono anche se l’azienda è stata costituita in data anteriore al matrimonio.

In altre parole, i beni destinati all’esercizio dell’impresa del singolo coniuge che ha costituito un’azienda prima del matrimonio e che la gestisce da solo non entrano nella comunione attuale né residuale.

Si precisa che per beni destinati all’esercizio di un’impresa di cui all’art. 178 c.c. non rientrano i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (quale ad esempio l’avvocato, il medico etc) che sono invece regolati dal successivo art. 179 lett. d) c.c.

Ma cosa si deve intendere per incrementi?

La legge non spiega il significato di incrementi che pertanto va interpretato in senso conforme ai principi generali.

Si ravvisa un incremento laddove vi sia un aumento di valore dell’azienda per effetto di acquisto di beni strumentali, immobilizzazioni materiali o immateriali in genere e pertanto ogniqualvolta il patrimonio aziendale risulti accesciuto da scelte volte a migliorare gli assetti dell’impresa.

L’appartenenza degli incrementi segue il principio della gestione dell’impresa: se gestita da entrambi, gli incrementi fanno parte della comunione attuale, mentre se l’impresa è individuale confluiscono nel patrimonio della comunione residuale.