Famiglia

Niente mantenimento al figlio maggiorenne che abbandona il lavoro

La Cassazione (sez. I  22 Novembre 2010 n. 23590) conferma nuovamente il suo consolidato orientamento (Cass. 2 dicembre 2005 n. 26259; 7 luglio 2004 n. 12477).

Il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.

Nè assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell’andamento dell’attività commerciale dal medesimo espletata).

Restando ferma, ovviamente, l’obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non dal genitore convivente.

Il danno cagionato alla madre divorziata dal figlio maggiorenne

Buongiorno, sono una mamma divorziata con un figlio maggiorenne. La settimana scorsa ha avuto un incidente per asfalto scivoloso. La macchina ha subito un grosso danno. Vorrei sapere se il padre spetta la metà del danno in quanto la macchina è di mia proprietà? Grazie. cordiali saluti (Anna, email)

Gentile signora, se la responsabilità per il sinistro è addebitabile esclusivamente a suo figlio (e non, ad esempio alla condotta, anche concorrente, di altro automobilista), lui deve rispondere, in quanto maggiorenne, delle conseguenze della sua imperizia.

Chiunque, avendo la capacità di intendere e volere, cagiona ad altri un danno, è tenuto a risarcirlo: in questo caso, solo lei potrebbe richiedergli i danni, non potendo pretendere il risarcimento da nessun altro.

Suo marito è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, se non autosufficiente dal punto di vista economico, ma nel caso da lei prospettato ritengo che i danni esulano dal concetto di mantenimento e incombono esclusivamente sul ragazzo. Ritengo molto difficile poter sostenere che questo tipo di spesa, poichè cagionata a chi è tenuto al mantenimento, rientra tra quelle straordinarie, al pari di quelle mediche o di istruzione, cui ciascun genitore è tenuto a partecipare.

In tal senso, ho rinvenuto una pronuncia del Tribunale di Piacenza (sentenza del 02/02/2010 n. 82) che ha ritenuto che, laddove l’auto sia intestata alla madre e non sia normalmente in uso al figlio, la spesa per la riparazione della stessa non può essere considerata spesa straordinaria e, come tale, a carico dei genitori nella misura prevista nelle condizioni di separazione.

Piuttosto, se il sinistro si è verificato a causa di un’insidia presente sulla sede stradale (ad esempio, olio sulla carreggiata), potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell’Ente proprietario della strada (normalmente il Comune).

Per completezza, vale la pena ricordare che dal punto di vista penale non è punibile chi abbia commesso il reato di danneggiamento in danno di un parente prossimo (art.649 c.p.).

Detrazioni per familiari a carico: la coppia di fatto

Il caso: Famiglia di fatto. Figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori. Separazione dei genitori. Figlio minore convivente con la madre. Affido esclusivo (di fatto). NESSUN PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE (nè scrittura privata). Corresponsione da parte del padre di un contributo mensile per il mantenimento del figlio. Dichiarazione della madre ai fini IRPEF figlio a carico al 100% . Dichiarazione figlio a carico al 50% del padre (mai concordata e tantomeno comunicata). Sanzione alla madre da parte dell’Agenzia delle Entrate perchè lo stesso familiare risulta fiscalmente a carico di altro soggetto. Che fare????? Grazie (Ennio, email)

Salve. Se non c’è provvedimento giudiziale di separazione (e nel suo caso non puó esserci, trattandosi di coppia di fatto) ovvero accordo tra i genitori che preveda diversamente, la detrazione spetta a ciascun genitore nella misura del 50%.

Ricordiamo che i genitori possono decidere di accordare l’intera detrazione a carico di quello tra essi col reddito più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore col reddito più basso. Altra cosa sono le spese detraibili (quali, ad esempio, le spese mediche), che la madre ha sostenuto per il figlio. In tal caso, puó detrarre il 19% dell’intera spesa sostenuta.

Vi invitiamo a vedere altro nostro commento qui

Reversibilità: spetta all’ex coniuge solo se già titolare di assegno di divorzio

Il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto – in caso di morte dell’ex coniuge – alla attribuzione della pensione di reversibilità, o di una quota di questa qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per goderne e con il quale debba concorrere, a condizione che l’istante sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della stessa l. n. 898 del 1970, cioè che vi sia stato l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale (art. 9 l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 13 l. n. 74 del 1987 e come autenticamente interpretato – con disposizione quindi retroattiva – dall’art. 5 l. n. 263 del 2005). Non è sufficiente, pertanto, perché sorga il diritto alla pensione “de qua” (o a una sua quota) che il richiedente si trovi nelle condizioni per ottenere l’assegno in parola e neppure che, in via di fatto, o anche per effetto di private convenzioni, abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius, quando questi era in vita (Cassazione civile sez. I, 24 maggio 2007 n. 12149).

E’ necessario, dunque, che l’assegno sia stato attribuito con provvedimento giurisdizionale, e che, quindi, al momento della morte dell’ex coniuge – convolato a nuove nozze – il richiedente sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 l. 898/70. Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali idonei ad attribuire un “assegno di divorzio” non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’art. 4 n. 8 l. sul divorzio, diretti ad apprestare un regolamento essenziale e immediato al coniuge nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio (Cassazione civile sez.I, 09 giugno 2010 n. 13899).

L’assegno di divorzio deve essere stato attribuito esclusivamente a beneficio e nell’interesse dell’ex coniuge; qualora l’assegno sia stato disposto nell’interesse e a beneficio di un figlio minore da tutelare, il diritto alla pensione di reversibilità è a tempo determinato e deve ritenersi cessato una volta esaurita la funzione della corrispondente tutela (Cassazione civile sez.lav., 23 giugno 2008 n. 17047).

Nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge, occorre tener conto (art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, nel testo novellato dall’art. 13 l. n. 74 del 1987) della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall’elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo. Ma tale criterio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell’ambito dell’art. 5 l. n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l’ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l’assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il “de cuius” gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita.

Peraltro, i predetti elementi desumibili dall’art. 5 costituiscono anche il limite giuridico all’aspettativa del coniuge divorziato o del coniuge superstite, il quale può restare parzialmente insoddisfatto a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità , sia in relazione alla esigua durata del matrimonio dell’uno rispetto a quello dell’altro, sia sulla base degli elementi di valutazione complessiva, fra i quali il contributo dato da un coniuge rispetto all’altro nella conduzione familiare (Cassazione civile sez.I, 09 maggio 2007 n. 10638).

il comma 6 dell’art.5 L.898/1970

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Detrazioni per carichi di famiglia in caso di separazione

Scrivo per chiederLe come mi dovrò comportare per la detrazione per figli a carico ai fini delle imposte sui redditi quando io e il mio ex coniuge saremo legalmente separati. Grazie. Francesca.

Gentile signora Francesca, la detrazione per figli a carico da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone Fisiche) in caso di genitori separati effettivamente e legalmente è disciplinata dall’articolo 12 del DPR n° 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il citato articolo prevede una ripartizione variabile a seconda che sia stabilito o meno l’affidamento congiunto dei figli.

In caso di affidamento ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, a meno che un diverso accordo ripartisca la detrazione nella misura del 50% o la attribuisca interamente al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Al di fuori delle ipotesi appena illustrate si può verificare il caso in cui l’imposta del genitore che ha diritto alla detrazione sia incapiente (cioè non ci sia imposta da pagare). Questa fattispecie può dar luogo alla devoluzione della detrazione non fruita in favore dell’altro coniuge e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa. In tal caso, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell’altro, non opera automaticamente, ma deve essere portata a conoscenza dell’altro genitore e presuppone un’intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. Resta inteso che questo accordo non è obbligatorio.

Separazione coniugale: a chi è assegnata la casa in mancanza di figli?

Salve. Io e mio marito intendiamo separarci consensualmente. Non abbiamo figli e siamo entrambi autonomi dal punto di vista economico. A chi spetta la casa coniugale, che è di proprietà comune? Grazie (Loredana)

La risposta è: dovete deciderlo voi.

Infatti, nel caso in cui la casa coniugale sia in comproprietà dei coniugi e non ci siano figli (lo stesso vale in presenza di figli autosufficienti economicamente e che vivano da soli), il giudice non può decidere in merito alle diverse autonome domande di assegnazione, stante lo scopo dell’assegnazione, che è quello di garantire ai figli una certà stabilità continuando a vivere nella casa familiare.

In mancanza di accordo tra i coniugi, gli stessi potranno chiedere la divisione dell’immobile dopo lo scioglimento della comunione familiare che consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e manchino figli minori affidati all’altro coniuge o comunque figli con quest’ultimo conviventi (se maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), il titolo di proprietà vantato dal coniuge preclude ogni eventuale assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge.

L’obbligo del mantenimento persiste quando il figlio si assenta per motivi di studio o percepisce una borsa di studio

Quando il genitore affidatario e il figlio coabitano, il primo, separato o divorziato, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un’autonoma richiesta da parte di quest’ultimo, ad essere legittimato “iure proprio” ad ottenere dall’altro genitore il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio, sempre che persista il rapporto di coabitazione .

Perchè ricorra il detto requisito della coabitazione, è sufficiente  che il figlio maggiorenne – pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio – mantenga tuttavia un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall’altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio (in tal senso, recentemente anche Cassazione civile  sez. I, 22 marzo 2010, n.6861).

Spetta, dunque, al coniuge non affidatario dar prova che il figlio svolga un’attività lavorativa stabile e tale da garantirgli un sufficiente reddito proprio, non essendo sufficiente dimostrare che esso non viva più stabilmente con l’altro genitore.

D’altra parte, neppure la circostanza che il figlio percepisca una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell’apprendimento di una professione, è equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, in ragione della loro stessa natura, consistenza e temporaneità. Pertanto, per far venir meno l’obbligo al mantenimento, non è sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorrendo, altresì, la prova della sua adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro, la completa autosufficienza economica (Cassazione civile  sez. I, 14 aprile 2010, n. 8954).

In linea generale, infatti, l’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli non cessa “ipso iure” con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi, ma perdura, immutato, fino a che il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che sia stato posto in condizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa.

Comunione legale e azienda gestita dai coniugi

La disciplina sull’azienda comune e sui beni destinati all’esercizio dell’impresa è contenuta negli articoli 177 e 178 del codice civile.

Nel codice si fa riferimento a due criteri per stabilire la proprietà dell’azienda e dei beni apportati, nonché la titolarità di utili ed incrementi ovvero la gestione dell’azienda e il momento della sua costituzione.

Se la gestione è di entrambi i coniugi, gioca un ruolo dirimente il momento della costituzione dell’azienda che può essere:
– anteriore al matrimonio
– successiva al matrimonio.

  • Nel primo caso, in comunione immediata, cadono solo gli utili e gli incrementi (art. 177 II comma c.c.), mentre i beni destinati all’esercizio dell’impresa (art. 178 c.c.) rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che l’ha costituita.
  • Nel secondo caso l’intera azienda confluirà immediatamente nel patrimonio comune di entrambi i coniugi.

Se la gestione dell’impresa è di un solo coniuge e l’azienda è costituita dopo il matrimonio, i beni destinati al suo esercizio divengono patrimonio comune solo allo scioglimento della comunione (178 c.c. I parte) mentre gli incrementi vi confluiscono anche se l’azienda è stata costituita in data anteriore al matrimonio.

In altre parole, i beni destinati all’esercizio dell’impresa del singolo coniuge che ha costituito un’azienda prima del matrimonio e che la gestisce da solo non entrano nella comunione attuale né residuale.

Si precisa che per beni destinati all’esercizio di un’impresa di cui all’art. 178 c.c. non rientrano i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (quale ad esempio l’avvocato, il medico etc) che sono invece regolati dal successivo art. 179 lett. d) c.c.

Ma cosa si deve intendere per incrementi?

La legge non spiega il significato di incrementi che pertanto va interpretato in senso conforme ai principi generali.

Si ravvisa un incremento laddove vi sia un aumento di valore dell’azienda per effetto di acquisto di beni strumentali, immobilizzazioni materiali o immateriali in genere e pertanto ogniqualvolta il patrimonio aziendale risulti accesciuto da scelte volte a migliorare gli assetti dell’impresa.

L’appartenenza degli incrementi segue il principio della gestione dell’impresa: se gestita da entrambi, gli incrementi fanno parte della comunione attuale, mentre se l’impresa è individuale confluiscono nel patrimonio della comunione residuale.

Da quando decorre l’assegno di mantenimento

A dicembre ho l’udienza di separazione da mio marito. Ho intrapreso la via giudiziale. Volevo capire se l’assegno che dovrà versarmi decorre dalla udienza o posso chiedergli anche gli arretrati. Grazie (Manuela, email)

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda, cioè dal giorno in cui è stata presentata l’istanza di separazione in Tribunale, sempre se in tale momento esistevano le condizioni per l’emanazione del relativo provvedimento.

Ciò non esclude il potere del giudice, nel successivo giudizio di merito, di graduare e differenziare nel tempo la entità dell’assegno di mantenimento del coniuge e dei figli, modulandola in funzione del complesso dei dati concretamente accertati.

Di chi è la casa costruita coi risparmi dei coniugi sul terreno del marito

Sto per affrontare la separazione da mia moglie, con cui sono in comunione di beni, ed il punto critico è costituito dal fatto che io, qualche anno prima del matrimonio, ho acquistato un pezzetto di terreno su cui, dopo il matrimonio, con i guadagni miei e suoi, abbiamo costruito la nostra abitazione. Non abbiamo figli, lei ha deciso di andare a vivere altrove e adesso pretende la metà della proprietà della casa. La domanda è: mi spetta riconoscergli questo diritto?

Gentile signore, la questione che mi sottopone è stata oggetto, per il passato, di pronunce anche molto discordanti tra loro.

Premesso che, secondo il codice civile (art.179), lei è senz’altro proprietario esclusivo del terreno, avendolo acquistato prima del matrimonio, va precisato che l’art.177 comma 1, lettera a) del codice civile stabilisce che gli acquisti fatti dai coniugi durante il matrimonio, insieme o separatamente, entrano in comunione legale, con esclusione solo di quelli relativi a beni personali, mentre secondo l’art.934 del c.c. “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo che risulti dal titolo o dalla legge” (cd. accessione).

Come mi ha confermato con la sua seconda mail, dal titolo relativo al fabbricato non risulta che questo sia stato fatto rientrare nella comunione, per cui non resta che verificare se, alla luce delle recenti pronunce della Cassazione, la costruzione dell’immobile sul terreno di sua proprietà e costruito con l’apporto economico anche di sua moglie, che costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, rientri tra gli acquisti di cui all’art.177, cioè tra quelli che vanno a finire in comunione, o, invece, prevalga la regola dell’art.934, con conseguente sua esclusiva proprietà di terreno e fabbricato.

In altre parole, occorre capire se gli acquisti a cui fa riferimento l’art.177 c.c. siano solo quelli a titolo derivativo (ad es. contratto di compravendita) o ricomprendano anche quelli cd. a titolo originario, qual è l’accessione.
Recentemente la Cassazione, superando precedenti contrastanti opinioni, si è espressa a Sezioni Unite (sentenza n.8662 del 3 aprile 2008) in senso assolutamente a suo favore.

Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, su suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno dei coniugi appartiene solo a costui in virtù delle disposizioni generali sull’accessione, e, quindi, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, c.c.”.

Tanto perché il principio generale dell’accessione posto dall’art.934 c.c., che è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art.177, comma 1, c.c. sono solo quelli a calettare derivativo (tra le altre, Cass. 4 febbraio 2005 n. 2354).

Dunque, la costruzione è senz’altro di sua esclusiva proprietà e non ricade nella comunione legale.

Detto questo, per completezza, le evidenzio che sua moglie in ogni caso vanta nei suoi confronti il diritto di richiederle la metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella realizzazione del manufatto (Cass. Sezioni Unite, 27 gennaio 1996 n.651, confermata da Cass. 4076/98, 8585/1999 e successive pronunce).