inadempimento

L’inquilino non può subaffittare la casa senza il consenso del proprietario

Un vicino del mio inquilino mi riferisce che questo ha lasciato l’appartamento che gli ho concesso in locazione da tre anni e che gli sia subentrato un altro nucleo familiare, a quanto pare quello della sorella. Preciso che il primo continua a pagare regolarmente l’affitto ma io non ho dato mai nessun consenso a questa sostituzione. Posso chiedere lo sfratto del nuovo inquilino? (Nunzia, email)

La sublocazione totale dell’immobile è vietata dalla legge, a meno che non ne sia espressamente prevista la facoltà nel contratto o il locatore abbia (esplicitamente o implicitamente) acconsentito alla stessa.

Potrebbe ipotizzarsi una cessione del contratto tra vecchio e nuovo inquilino, per la quale è però necessario il consenso del proprietario, che a quanto pare manca. Tale consenso potrebbe desumersi anche tacitamente, come nel caso del locatore che abbia ricevuto il pagamento del canone locativo dal nuovo inquilino, per cui le consiglio di non accettare pagamenti da questi oppure, se lo facesse, imputarli per iscritto a pagamento dell’indennità dovuta per l’occupazione sine titulo dell’appartamento.

Lei, però, non può richiedere lo sfratto del nuovo inquilino, al quale non la lega alcun rapporto contrattuale, ma dovrà far valere l’inadempimento contrattuale nei confronti dell’inquilino originario.

Dato non trascurabile è, infine, la circostanza da lei riferita secondo cui il nuovo occupante potrebbe essere un familiare del vecchio inquilino.

In tal caso, spetta a lei provare l’esistenza della sublocazione (cosa mai semplice), perchè la legge presume la sublocazione (con prova del contrario a carico del conduttore) solo se l’immobile non risulti occupato da persone legate al contraente originario da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado o da persone al suo servizio.

Mediaset Premium Easy Pay e la tessera non inviata

Ho ricevuto diverse segnalazioni da clienti Mediaset Premium i quali lamentano il mancato invio della nuova tessera in sostituzione di quella scaduta il 30 giugno scorso. Il problema comincia a diventare pressante con l’approssimarsi dei principali eventi calcistici.

In effetti, ho provato personalmente a contattare il call-center e, come già anticipato dai clienti insoddisfatti, la risposta è che la tessera nuova risulterebbe inviata ma non recapitata. A chi chiama viene assicurato che si provvederà ad un nuovo invio entro sette giorni. Tuttavia, nessuna scheda è stata ancora consegnata.

Consiglio, dunque, di spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno (RTI S.p.A., Casella Postale 101, 20052 Monza (MI) invitando Mediaset all’invio entrerà 5 giorni, riservandosi il diritto al risarcimento dei danni. Infatti, in tutti i casi posti alla mia attenzione, Mediaset continua ad incassare il canone mensile (trattasi dell’offerta Easy Pay) con addebito in conto corrente.

Premesso che nel frattempo si ha il diritto di sospendere i pagamenti (a chi è inadempiente non si deve adempiere, dicevano i latini), decorso inutilmente detto termine, bisognerà ricorrere alle procedure previste dalla delibera 173/07/CONS (“procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti”) innanzi al Co.re.com. o, nelle regioni in cui manca, alla camera di Commercio. Il modulo è scaricabile dal sito dell’AGCOM (clicca qui).

Se decorrono 30 giorni senza essere convocati per il tentativo di conciliazione, si potrà iniziare un giudizio, nel quale richiedere l’adempimento ed il risarcimento dei danni (che potrebbe essere quantificato con il costo affrontato per l’acquisto di un diverso servizio per accedere agli stessi contenuti offerti da Easy Pay).

A mio parere non conviene chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, perchè risolvendo il contratto e volendo ancora usufruire dei servizi “calcio” di Mediaset Premium, occorrerà stipularne uno nuovo ed accedere ad una nuova offerta, che, attualmente, prevede un canone maggiore di quella di Easy Pay.