Fattura di conguaglio dell’Enel: si può chiedere la rateizzazione

Salve. La società di cui sono amministratore ha ricevuto una fattura di conguaglio dell’Enel di importo notevolissimo e relativa agli ultimi due anni, durante i quali la società non ha mai effettuato la lettura del contatore. Il problema è che la fattura, recapitataci pochi giorni fa, ha una scadenza tra meno di una settimana.  Come conviene regolarsi? (Matteo, email)

Gentile sig. Matteo, la sua società può senz’altro richiedere una rateizzazione del pagamento dei corrispettivi richiesti.

La materia è regolata dalla deliberazione dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), e precisamente la n.200 del 28 dicembre 1999. Essa definisce condizioni di fornitura dell’energia elettrica minime inderogabili, che possono essere soltanto migliorate dagli esercenti nel rispetto del principio di non discriminazione fra i clienti, applicandosi ai rapporti di fornitura di energia elettrica tra gli esercenti ed i loro clienti, esclusi i clienti alimentati in alta tensione, nonché quelli che utilizzano l’energia elettrica per fini di pubblica illuminazione.

Per quanto attiene al suo caso, l’art.13 della deliberazione regola i casi in cui il cliente può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia attraverso rate successive, stabilendo che “l’esercente è tenuto ad offrire al cliente medesimo la possibilità di rateizzare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica nei seguenti casi:

a) per i clienti vincolati domestici qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

b) per i clienti vincolati non domestici con lettura del gruppo di misura annuale, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

c) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.”.

La richiesta di rateizzazione va inoltrata alla società erogatrice prima della  scadenza del termine di pagamento della fattura di conguaglio per la quale si richiede, pena la perdita del relativo diritto.

Le evidenzio, comunque, che, a quanto pare di capire dalla sua email, l’Enel ha già violato i precetti della direttiva almeno sotto due profili: in primis, perchè avrebbe dovuto, per contratti come il suo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW, eseguire la lettura del gruppo di misura (contatore) almeno una volta al mese (art.3 della deliberazione); in secondo luogo, essa deve rimettere la fattura almeno venti giorni prima della scadenza per il suo pagamento (art.6.2).

Dunque, le consiglio di inviare subito una lettera di reclamo (può farlo anche via fax) nella quale evidenzia questi due aspetti e, contestualmente, richiede la dilazione, la cui durata, salvo diverso accordo tra le parti, è suddivisa in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.

In caso di mancata risposta entro 40 giorni, può anche inoltrare denuncia alla AEEG.

3 comments

  1. Salve
    Innanzitutto ringrazio l’avvocato Boccia per aver dato una risposta completa in modo semplice e comprensibile anche a chi non è del mestiere.

    Io ho quasi lo stesso problema presentato dal signore. Dal 2008 l’enel non ha inviato le bollette per la fornitura di energia elettrica e ora ne ha mandata una molto esosa che comprende gli anni 2008 e 2010 circa.

    Ho due domande da fare.
    1) Se ho ben capito, secondo la delibera n°200/99 la rateizzazione è possibile per utenti domestici con conguaglio superiore al 150% dell’importo medio delle fatture pervenute DOPO tale conguaglio. Da quello che ho capito la richiesta di rateizzazione la si deve fare PRIMA della scadenza di suddetto conguaglio. E se non arrivano altre bollette prima della scadenza, come ci si regola?

    2) Come ha già scritto lei, secondo l’articolo 3 della delibera n°200/99, l’enel deve fare le letture dei contatori da una volta al mese a una volta l’anno (in base al tipo di utenza).
    Addirittura qui http://www.codacons.it/articolo.asp?idInfo=119416&id= l’articolo parla di risarcimento all’utente in caso di mancata lettura di 25 euro, che si raddoppia ad ogni mancata lettura successiva. Ma nella delibera 200/99 non ho trovato riscontri a riguardo.

    Può darmi delucidazioni?
    Grazie

    Perla C.

    1. Salve.
      In merito al primo punto, il limite del 150% è riferito alle fatture di acconto ricevute PRIMA di quella di conguaglio. In altre parole, la fattura di conguaglio deve essere superiore del 150% rispetto all’importo medio delle fatture di acconto ricevute nel periodo precedente.
      Sì, la richiesta di rateazione va fatta PRIMA della scadenza della fattura di conguaglio.
      Infine, la delibera 229/01 (modificata dalla delibera n.29/03) effettivamente prevede, in caso di mancata lettura di un gruppo di misura accessibile (che sia, cioè, visionabile dell’erogatore senza l’ausilio del cliente), che l’esercente deve corrispondere al cliente, nella seguente bolletta di acconto, un indennizzo automatico pari a 25,00 euro, che viene raddoppiato per ogni mancata lettura consecutiva. Quanto previsto dalla delibera n.229/01 va ad integrare le disposizioni della delibera n.200/99. Cordiali saluti

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